E’ stato finalmente creato il nuovo titolo di “Ufficiale della navigazione del diporto di seconda classe” per operare come skipper su unità con bandiera Italiana all’interno delle acque del Mediterraneo.

COSA DICE IL NUOVO DECRETO SUI TITOLI PROFESSIONALI PUBBLICATO IN GAZZETTA:
Il decreto, che modifica il decreto 10 maggio 2005, n. 121, riguarda innanzitutto i limiti delle abilitazioni professionali (stcw) in rapporto alla stazza delle unità, e disciplina inoltre il nuovo titolo nazionale semplificato dell’ Ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe (non stcw).
Il decreto del 10 maggio 2005, anche a seguito delle sue revisioni ed integrazioni, è invece molto ampio e determina il nuovo codice della nautica del diporto, in moltissimi aspetti.
COSA DICE IL NUOVO DECRETO SUI TITOLI PROFESSIONALI PUBBLICATO IN GAZZETTA:
Il decreto, che modifica il decreto 10 maggio 2005, n. 121, determina un nuovo titolo professionale e rivede le specifiche dei titoli professionali del diporto preesistenti.
a) Sezione coperta:
01) ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe (nuovo)
1) ufficiale di navigazione del diporto fino a 500GT (rivisto);
2) capitano del diporto fino a 3000GT (rivisto);
3) comandante del diporto senza limiti di stazza (rivisto);
b) Sezione macchina:
1) ufficiale di macchina del diporto;
2) capitano di macchina del diporto;
3) direttore di macchina del diporto.
La più significativa novità è la creazione dell’attesissimo Ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe, che permette imbarcare in qualità di comandante di unità battenti bandiera italiana e in navigazione nel Mediterraneo, di stazza non superiore a 200 GT. E’ un titolo nazionale, Non sarà utilizzabile all’estero non richiede l’iscrizione alla Gente di mare. Il titolo non ha scadenza, ma la sua effettiva utilizzabilità è vincolata al mantenimento dei prerequisiti necessari per accedere al titolo. In particolare si richiede di avere in corso di validità i corsi PSSR, First Aid, Sicurezza, Antincendio (refresh necessario ogni 5 anni), Certificato medico per patente nautica B ( revisione dopo 10 o 5 anni in funzione dell’età anagrafica dell’ufficiale).
Per conseguirlo è necessario:
• Aver compiuto 18 anni di età
• possedere i requisiti psicofisici necessari per la patente nautica B (visita x patente)
• Essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria
• Corso antincendio di base, PSSR, Scurezza e sopravvivenza (secondo standard stcw). In alternativa corso OSR per la navigazione d’altura (come quello FIV) , purché rilasciato da scuole e formato per come previste da specifiche ministeriali.
• Corso primo soccorso base «First Aid» (i.e. primo soccorso sanitario)
• Certificato SRC di operatore Short Range (operatore radio) (sono validi sia quelli rilasciati da ente Italino che da enti esteri)
• Sostenere un esame teorico e pratico, il programma è stato emanato dal Ministero dei Trasporti con Decreto Ministeriale N.40
Per ulteriori approfondimenti su prerequisiti, modalità di presentazione di esame, temi trattati nelle sessioni di esame e programmi ministeriali si rimanda alle specifiche sezioni dedicate ai soci Ais
SCHEMA ESAMI – Condizioni di esonero
Il decreto prevede alcune casistiche per le quali i candidati sono esentati, in parte o in toto, da sostenere prove di esame. Qui di seguito uno schema riassuntivo. Si precisa che la specializzazione “a Vela” viene automaticamente acquisita per i candidati che abbiano già patente nautica (a o b, sia entro che oltre le 12 miglia) con abilitazione “a vela”.