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Titoli da diporto requisiti e prerogative

Requisiti e limiti di abilitazione

  • –  Ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe
  • –  Ufficiale di navigazione del diporto
  • –  Capitano del diporto
  • –  Comandante del diporto

  • L’ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe può imbarcare in qualità di comandante delle seguenti unità battenti bandiera italiana e in navigazione nel Mar Mediterraneo o in acque interne, di stazza non superiore a 200 GT:
  • a) imbarcazioni e navi da diporto, anche adibite al noleggio;
  • b) navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
  • Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe occorrono i seguenti requisiti:
  • a) aver compiuto 18 anni di età;
  • b) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo estero riconosciuto o dichiarato equipollente dale competenti autorità italiane.
  • c) essere in possesso del certificato di operatore Short Range (SRC) di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n.134;
  • d) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio di base presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione nonché il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato «First Aid» secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
  • e) avere effettuato, con esito favorevole, i corsi sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione ovvero, in alternativa ai suddetti corsi, aver frequentato con esito favorevole un corso sicurezza personale per la navigazione d’altura organizzato da federazioni sportive aderenti al CONI, dalle associazioni nazionali di categoria del diporto, da istituti, enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione in conformità al programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
  • f) possedere i requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica di categoria B di cui all’articolo 39, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, accertati e certificati con le modalità previste all’articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
  • g) possedere i requisiti morali di cui all’articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
  • h) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d’esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;

L’ufficiale di navigazione del diporto può imbarcare:
a) in qualità di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo, su navi da diporto anche adibite al

noleggio, ovvero su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di stazza fino a 3000 GT;

b) in qualità di comandante di navi da diporto anche adibite al noleggio, ovvero di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di stazza inferiore a 500 GT;

c) in qualità di comandante di imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio.


Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto 18 anni di età

b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;

c) aver completato un periodo di addestramento a bordo con la qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto, risultante nel libretto di addestramento di cui all’articolo 4, comma 2, con una delle seguenti durate:

1) di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

2) se in possesso della qualifica di comune di guardia di coperta di cui all’articolo 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2016, di 30 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

3) se in possesso della qualifica di marittimo abilitato di coperta di cui all’articolo 11 del richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016 ovvero, se iscritto alla gente di mare, del titolo di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe, di 18 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

4) se in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e successivi decreti attuativi, presso un istituto tecnico del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione conduzione del mezzo navale, ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante al comando di navi mercantili, di perito per il trasporto marittimo e di tecnico del mare, conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti, di 12 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

5) se in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane, diverso da quello di cui al numero 4, integrato dal completamento, con esito favorevole, di un percorso formativo di acquisizione delle competenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo, svolto presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 12 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), familiarizzazione alla security per il personale imbarcato, marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS), Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) e radar presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione nonché il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato «First Aid» secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;

e) dopo il completamento del periodo di addestramento di cui alla lettera c), aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell’ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del Codice STCW, a livello operativo, secondo il programma e le modalità di esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;

Il capitano del diporto può imbarcare:

a) in qualità di primo ufficiale di coperta su navi da diporto, anche adibite al noleggio, o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, senza alcun limite di stazza;

b) in qualità di comandante di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di stazza non superiore a 3000 GT.

Per conseguire il certificato di capitano del diporto occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di ufficiale di navigazione del diporto;

b) aver completato un periodo di navigazione, risultante dal libretto di navigazione, della durata di 12 mesi in qualità almeno di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo a bordo di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

c) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio avanzato e radar A.R.P.A. – Bridge Teamwork – ricerca e salvataggio presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A- II/2 del codice STCW – uso della leadership – per comandanti e primi ufficiali, a livello direttivo, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

e) dopo il completamento del periodo di navigazione di cui alla lettera b), aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacità di eseguire i compiti e le mansioni di comandante e di primo ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, a livello direttivo, secondo il programma e le modalità di esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Se l’interessato non è in possesso dell’attestato del corso di formazione all’utilizzo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System – ECDIS) – livello operativo o del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci (MABEV), il certificato di capitano del diporto è rilasciato con l’annotazione della limitazione all’imbarco su navi dotate di tali sistemi e mezzi.”;

Il comandante del diporto può imbarcare in qualità di comandante di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, senza alcun limite di stazza.

Per conseguire il certificato di comandante del diporto occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di capitano del diporto;

b) aver completato un periodo di navigazione della durata di 24 mesi in qualità almeno di primo ufficiale di coperta a bordo di navi da diporto anche adibite al noleggio o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di stazza pari o superiore a 500
Gt risultante dal libretto di navigazione;

c) aver effettuato, con esito favorevole, il corso di assistenza medica per il rilascio del certificato di addestramento denominato «Medical Care» secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute.

Se l’interessato non è in possesso del certificato di formazione all’utilizzo della cartografia elettronica e del sistema informativo (ECDIS) e del certificato di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV), il certificato di comandante del diporto è rilasciato con l’annotazione della limitazione all’imbarco su navi dotate di tali sistemi e mezzi